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Chiarimento

  • Nell’ art. 17.2 all’ Elemento 7.1 “formazione specifica” nella tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, vengono richiesti i “Programmi di formazione del personale interno inerenti all’ oggetto dell’affidamento dell’incarico: periodo 5 anni: 01/01/2018 – 31/12/2022.” Considerando che il personale interno da proporre per il servizio oggetto di gara sarà prioritariamente quello conseguente l’applicazione della clausola sociale (art. 9) e pertanto non appartenente alla nostra organizzazione, si chiede conferma che per la valutazione della Formazione specifica richiesta all’elemento 7, per “personale interno” si intende quello in forza alla cooperativa nel suo complesso

    Domanda del: 16/05/2023 aggiornata il 16/05/2023
  • Si conferma che per la valutazione dei programmi di formazione specifica del personale viene fatto riferimento al personale in forza all’impresa nel suo complesso e nel periodo dei 5 anni indicati.

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